- ARTICOLO 1
E’ costituita l’Associazione denominata: MOS ( d’ora innanzi definita semplicemente “Associazione” ).
L’Associazione ha sede legale in Via Carvasaglio, 6 Palazzolo sull’Oglio (BS).
Le attività dell’Associazione – comprese le adunanze degli organi associativi – potranno essere organizzate anche in luoghi fisici diversi dalla sede legale e con l’utilizzo di strumentazione informatica ( es. video-conferenze, forum informatici, e-learning, etc).
L’Associazione ha durata illimitata. - ARTICOLO 2
L’Associazione MOS, Natura Giuridica 12 – Associazioni non riconosciute e comitati,
Tipo di attività 949200 – Attività dei partiti e delle Associazioni politiche, C.F. 91028000171, ha carattere apartitico,
aconfessionale, non commerciale ai sensi del Decreto Legislativo n° 460/1997, non ha scopo di lucro e si propone di
diffondere e promuovere i valori della cultura tradizionale.
L’Associazione MOS si è costituita ufficialmente, con atto costitutivo, in data 13/02/2012.
L’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:- La promozione di studi, progetti e ricerche su aspetti cruciali della politica in particolare nell’area sociale, del diritto, della storia, dell’economia e della finanza, della geopolitica e della politologia;
- La redazione, la distribuzione e la pubblicazione di proposte chiare ed innovative per la risoluzione in chiave liberale dei problemi dei cittadini, metropolitani e regionali;
- L’organizzazione di incontri, seminari, tavole rotonde e convegni intesi a dibattere e diffondere le idee e le proposte dell’Associazione e dei suoi collaboratori;
- La promozione di ogni iniziativa volta alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico;
- L’organizzazione di corsi di formazione ed orientamento politico, culturale e professionale.
L’Associazione potrà – nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative vigenti nonché di quelle che dovessero essere in seguito emanate – richiedere contributi per la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico e culturale. In particolare per:
- Realizzare qualunque altra iniziativa utile al raggiungimento dei suoi scopi, creando una collaborazione positiva con enti pubblici e privati, cooperative operanti sul territorio, associazioni di volontariato e a quanti altri abbiano comunanza di obiettivi con gli scopi dell’Associazione;
- Dotarsi di tutte le attrezzature e gli impianti necessari;
- Compiere tutte le operazioni ritenute opportune dagli organi per il miglior perseguimento degli scopi sociali e per lo svolgimento della propria attività;
- Stipulare accordi, convenzioni, contatti o altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati; accettare proventi, derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati.
Per tutte le attività espresse e per tutto ciò che risulterà necessario all’espletamento dei fini istituzionali, l’Associazione potrà raccogliere contributi, finanziamenti e sponsorizzazioni da Enti Pubblici e Privati e dai soci precisando che, in quest’ultimo caso, le somme versate non saranno produttive di interessi.
Sempre al fine del perseguimento dei propri scopi all’Associazione sarà permesso:
- Organizzare occasionalmente raccolte fondi, in concomitanza di celebrazioni , ricorrenze, manifestazioni o campagne di sensibilizzazione;
- Ricevere contributi e finanziamenti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’Art.8, comma 7, D. LGS.30 Dicembre 1993 n° 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell’Associazione;
- Usufruire di tutte le agevolazioni contributive e finanziarie erogate dalla Comunità Economica Europea.
L’Associazione può affidare a terzi, particolarmente qualificati, singoli piani di ricerca su settori e tematiche cruciali onde trarne proposte operative, da illustrare pubblicamente anche presso sedi istituzionali. L’Associazione può affiliarsi o aderire a Fondazioni o altre Associazioni che abbiano finalità ritenute dal Consiglio Direttivo coerenti con gli obiettivi dell’Associazione, potrà a sua volta affiliare Associazioni già costituite o che si vorranno costituire per creare un network sul territorio, con un regolamento che sarà emanato dal Direttivo.
- ARTICOLO 3
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:- Le quote di adesione;
- Le erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni;
- I lasciti, legati, donazioni e da ogni altra entrata;
- I beni mobili, immobili ed immateriali che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- I redditi dei beni patrimoniali.
- ARTICOLO 4
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nelle sue finalità. Il socio dovrà versare la quota sociale annuale e accettare il presente Statuto, il Manifesto Ideologico ed i suoi regolamenti interni. L’ammissione e accettazione spetteranno al consiglio direttivo (a maggioranza). L’Associazione è composta da:- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci onorari;
- Soci sostenitori e under 20.
La qualifica di socio, i relativi diritti, e la relativa quota associativa non sono trasferibili a terzi.
Il numero di soci è illimitato. Tutti i soci sono chiamati a collaborare al buon andamento dell’Associazione, a svolgere attivamente le attività promosse dall’Associazione e ad osservare un comportamento che non danneggi gli interessi e l’immagine dell’Associazione o i suoi membri. I soci sono tenuti a non divulgare a terzi informazioni riservate inerenti l’Associazione o i suoi membri. I soci sono altresì tenuti a non utilizzare in modo improprio, illecito o non autorizzato il materiale divulgato dell’Associazione. L’autorizzazione è rilasciata solo dal Presidente in carica.
- ARTICOLO 5
Sono soci fondatori coloro che si sono adoperati per l’apertura e la promozione iniziale dell’Associazione. Risultano in tutto e per tutto parificati agli altri soci, se non nell’ipotesi di una decisione riguardante la modifica strutturale o la chiusura dell’Associazione stessa. In tale eventualità devono essere previamente consultati (sempre se ne fanno ancora parte), esprimendo un parere vincolante. - ARTICOLO 6
Sono soci ordinari le persone giuridiche e le persone fisiche che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
I soci ordinari sono ammessi all’Associazione mediante domanda d’iscrizione al Consiglio Direttivo.
I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, nelle modalità previste dal presente statuto.
I soci ordinari devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati. - ARTICOLO 7
Sono soci onorari le personalità cui è riconosciuta dal Consiglio Direttivo l’adesione a titolo gratuito, per speciali meriti nei confronti dell’Associazione.
I soci onorari hanno diritto di voto ma non sono eleggibili alle cariche sociali. - ARTICOLO 8
Sono soci sostenitori le persone giuridiche, le persone fisiche, i comitati e le associazioni che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale superiore a quella degli altri soci. I soci sostenitori sono ammessi all’Associazione mediante domanda d’iscrizione al Consiglio Direttivo. I soci sostenitori hanno diritto di voto ma non sono eleggibili alle cariche sociali. I soci under 20 (obbligo è avere meno di 20 anni compiuti) sono coloro i quali, viste le difficoltà economiche, avranno un costo di adesione equivalente alla metà dei Soci ordinari. Rispondono ai medesimi requisiti dei Soci Ordinari, con l’unica eccezione che non sono eleggibili alle cariche sociali dell’Associazione. - ARTICOLO 9
Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce l’eventuale ammontare delle quote associative. La mancata corresponsione della quota, causa la sospensione dell’erogazione dei servizi e di eventuali vantaggi concessi ai soci per i primi tre mesi dopo la scadenza. Prima dello scadere dell’anno l’Associazione è tenuta ad avvisare il socio. In caso di mancato versamento della quota entro la data prevista, l’Associazione potrà procedere all’immediata esclusione da socio, con conseguente cancellazione dal libro soci. Nel caso di mancato versamento della quota associativa, l’Associazione è tenuta ad avvisare il socio della sua esclusione. - ARTICOLO 10
Il recesso dell’Associazione può avvenire per:- Dimissioni date dal socio o associato in forma scritta, mediante mezzo raccomandata, al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con l’approvazione del Consiglio Direttivo durante l’incontro successivo;
- Mancato rinnovo della quota annuale trascorsi tre mesi dalla scadenza;
- Morte o estinzione giuridica del socio.
L’esclusione è proposta dai soci al Consiglio Direttivo per:
- Comportamento contrario ai fini dell’Associazione;
- Violazione del presente Statuto e di suoi eventuali regolamenti di attuazione;
- Altri gravi motivi che turbano la regolare attività dell’Associazione.
L’associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei probiviri.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato l’esclusione e con il consenso del Collegio dei probiviri (a maggioranza).
- ARTICOLO 11
L’esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo. - ARTICOLO 12
Sono organi dell’Associazione il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Consiglio Direttivo, il Tesoriere, i membri dei probiviri. Gli organi sociali dell’Associazione sono cosi composti:- Consiglio direttivo:
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- Tre eletti tra Soci ordinari e fondatori
- Collegio dei Probiviri n° 3 Soci;
- Consiglio direttivo:
Il collegio dei Probiviri e il Tesoriere non hanno diritto di voto, ma possono presenziare a qualsiasi riunione
- ARTICOLO 13
L’Associazione è rappresentata dal suo Presidente il Sig. Mingardi Alessandro. - ARTICOLO 14
Il Consiglio Direttivo viene riunito dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, per motivazioni urgenti, su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti o su richiesta del 50%+1 dei membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha diritto di voto e il suo voto vale tanto quanto quello degli altri membri del Consiglio Direttivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio direttivo. Nel caso di cessazione di uno di essi il nuovo membro verrà scelto sempre con votazione, presa a maggioranza dagli iscritti, fra persone di indubbia dirittura etica e morale.
Nessun compenso è dovuto ne ai membri del Consiglio Direttivo ne al Presidente.
Il Presidente ha l’obbligo di porre durante almeno una riunione nel corso dell’anno la fiducia, se non dovesse ottenerla cadrà automaticamente anche il consiglio direttivo. Il Presidente rimarrà in carica sino alla prossima elezione (nella riunione successiva) del nuovo presidente e del nuovo direttivo. - ARTICOLO 15
Fanno parte dell’Assemblea i soci fondatori, i soci ordinari, i soci sostenitori, i soci under 20 e i soci onorari, in regola con il pagamento delle quote associative. Le persone giuridiche pubbliche e private e gli altri organismi facenti parte dell’Associazione partecipano all’Assemblea ed esprimono il diritto di voto in persona del loro legale rappresentate o suo delegato. Agli effetti della validità delle sedute e delle relative deliberazioni un componente dell’Assemblea può rappresentare solo se stesso. Gli Associati sono convocati in assemblea dal Presidente almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta 15 giorni prima, di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione. Inoltre spetta all’assemblea valutare e verificare la relazione etica, morale e finanziaria del direttivo. - ARTICOLO 16
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e nel caso di un suo impedimento sarà il Vice-Presidente (scelto fra i membri del direttivo, dai membri dell’assemblea). Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, dopo aver sentito il parere dell’Assemblea e del Direttivo. Il Presidente dell’Assemblea constaterà la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire all’Assemblea, tutti i soci regolarmente iscritti hanno diritto d’intervenire durante le riunioni.
Il Segretario redigerà il processo verbale della riunione dell’Assemblea che dovrà essere convalidato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo nella riunione successiva. Il Presidente dovrà sottoscriverlo congiuntamente al Segretario e/o al Vice-Presidente.
Le assemblee sono valide quando vi è la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, qualunque sia il numero degli intervenuti. Durante le Assemblee il Presidente è l’unico che ha il potere di togliere e/o dare la parola agli altri soci per mantenere l’ordine e garantire il diritto d’intervento a tutti i soci. - ARTICOLO 17
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci. Rimane in carica sino a quando l’Assemblea non richiederà a maggioranza una nuova elezione dei tre membri. In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri lo stesso viene sostituito per cooptazione.
Il collegio dei probiviri definisce inappellabilmente secondo equità, in qualità di arbitrio irrituale e senza formalità di procedura, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra i soci e l’Associazione (che non siano riservate alla competenza e Autorità Giudiziaria). E’ chiamato ad esprimere parere vincolante su tutte le materie che il Consiglio intenda sottoporgli.
Decide inoltre sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi. - ARTICOLO 18
Lo scioglimento dell’Associazione o la modificazione dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea alla presenza di almeno il 75% degli iscritti (o il suo potere) e di tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento l’Assemblea dovrà devolvere tutto il patrimonio in beneficenza, ad associazioni che si occupano di Sociale e Bambini (salvo richieste particolari precedentemente redatte sul registro e controfirmate). - ARTICOLO 19
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e di legge in vigore.