Modifica Articolo 18 – cosa cambia

In questo periodo si è parlato tanto della riforma del lavoro, ed in particolare delle modifiche all’articolo 18; è il caso di dare un po’ di chiarezza e di specificare cosa comporta questa riforma, cosa tocca e cosa cambia.

L’articolo 18 disciplina le conseguenze in caso di licenziamento controverso, (ovvero dove sussistono ingiustificati motivi, che siano economici, disciplinari o discriminatori).

Ad oggi, qualora in caso di ricorso, venisse accertata l’illegittimità del licenziamento,  scatta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, senza far perdere al dipendente l’anzianità di servizio ed i benefit acquisiti col contratto in essere o in alternativa consente al lavoratore, di accettare un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultimo stipendio.

La modifica dell’artcolo 18 va a toccare innanzitutto solo le aziende che superano la soglia dei 15 dipendenti, ma nel tessuto industriale italiano, le aziende che superano tale soglia sono si solo 3%, ma comprendono il 65,5% della forza lavoro italiana; quasi 7.800.000 su circa 12000000 di persone, sono dipendenti di aziende con più di 15 unità (dati presi dalla CGIA di Mestre).

Ma cosa cambia questo articolo e cosa comporta realmente?

Di seguito riporto una sintesi con le modifiche rispetto alla situazione della legge attuale:

Licenziamento individuale per motivi economici:

  1. Legge attuale:
    Se i motivi economici, sono riconosciuti come validi, non dà diritto né al reintegro né all’indennizzo.
    Modifica articolo 18:
    non cambia
  2. Legge attuale:
    Se i motivi economici, sono riconosciuti come non validi, il giudice può decidere il reintegro del lavoratore. Sarà il dipendente, nel caso, a scegliere in alternativa l’indennizzo.
    Modifica articolo 18:
    Se il giudice ritiene non valido il motivo economico, dovrà decidere per l’indennizzo economico, che sarà tra le 12 e le 24 mensilità in base alle dimensioni dell’azienda, dell’anzianità del lavoratore e del comportamento delle parti nella fase di conciliazione.
    L’unico caso in cui il lavoratore avrebbe diritto al reintegro è se il giudice trovasse che i motivi addotti dall’azienda sono “manifestamente insussistenti”

Licenziamento per motivi disciplinari:

  1. Legge attuale:
    Se i motivi sono riconosciuti come validi, non scatta né il reintegro né l’indennizzo
    Modifica articolo 18
    non cambia
  2. Legge attuale:
    Se il giudice ritiene non valido il motivo disciplinare, può decidere il reintegro del lavoratore. Sarà il dipendente, nel caso, a scegliere in alternativa l’indennizzo.
    Modifica articolo 18
    Il giudice avrà di fronte due alternative:
    1. se il motivo imputato al lavoratore non sussiste, non è stato commesso dal lavoratore o è un motivo punibile con una sanzione conservativa (secondo i contratti di settore), allora deciderà per il reintegro, in aggiunta al pagamento della retribuzione per tutto il periodo tra il licenziamento e il reintegro stesso.
    2. in tutti gli altri casi di motivo ingiustificato ci sarà l’indennizzo, che lo stesso giudice stabilirà tra le 12 e le 24 mensilità in base alle dimensioni dell’azienda, dell’anzianità del lavoratore e del comportamento delle parti.

Licenziamento per motivi discriminatori:

  1. Legge attuale:
    Se il giudice non riconosce la discriminazione, il licenziamento resta valido
    Modifica articolo 18:
    non cambia
  2. Legge attuale:
    Se il giudice riconosce la discriminazione, annulla il licenziamento e reintegra il lavoratore. Il lavoratore può decidere di optare per un indennizzo di 15 mensilità.
    Modifica articolo 18:
    non cambia

 Una vera e sicura forma di controllo, può preservare l’abuso di questa nuova riforma, sappiamo quanti casi di aziende hanno inutilmente licenziato personale, ma allo stesso tempo sappiamo di tanti casi di aziende, impossibilitate a licenziare anche difronte a motivi legittimi, per cavilli sindacali, medici, mediatici o burocratici.

Questa nuova riforma può preservare la stabilità di un’intera azienda, consentendole dei tagli mirati, ma può provocare la paura di una precarietà anche di fronte ad un contratto indeterminato.

Chi assicura la serietà e la legittimità delle sentenze, sappiamo quanto sia lunga e spesso poco affidabile la burocrazia italiana, quanto spesso chi ha conoscenze possa farle valere.

E’ quindi giusto dare nuovi spunti per una nuova precarietà del lavoro? troviamo giusto che davanti ad un ammissione di un ingiustificato motivo, non sia più previsto un reintegro ma solo un indennizzo?

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